Art. 3.

      1. Requisito organizzativo e funzionale essenziale di ogni punto nascita è assicurare l'assistenza in sala parto garantendo la rianimazione primaria neonatale. Responsabile dell'assistenza neonatale nell'isola annessa alla sala parto, di cui al comma 4, è un medico neonatologo o pediatra. Nelle strutture in cui è prevista

 

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la guardia attiva ventiquattro ore su ventiquattro del medico neonatologo o del medico pediatra con competenze neonatologiche, quest'ultimo deve garantire l'assistenza al neonato in sala parto.
      2. Al fine di adeguare le competenze in rianimazione neonatale nei punti nascita in cui non è prevista la figura del medico neonatologo o del medico pediatra con competenze neonatologiche, è fatto obbligo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rianimazione primaria ed assistenza neonatale destinati al personale che deve prendersi cura del neonato.
      3. La gestione dei corsi di cui al comma 2 deve essere affidata, di preferenza, ai centri di terapia intensiva neonatale nel cui territorio ricadono i punti nascita, al fine di consentire una adeguata collaborazione ed integrazione tra il centro di riferimento e la rete ospedaliera periferica.
      4. Nell'ambito della sala parto, o in un locale direttamente comunicante con essa, deve essere predisposta una zona per le prime cure e l'eventuale intervento rianimatorio sul neonato, denominata «isola neonatale», provvista di spazio ed attrezzature adeguati alle esigenze rianimatorie.